Art. 17.
(Trasferimento di funzioni).

      1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 16 con riferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'ISVAP, le funzioni già svolte dagli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso gli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.